Cosa si intende per Silenzio Assenso?
Il silenzio assenso è un istituto volto alla semplificazione dell’attività amministrativa, in base al quale il silenzio serbato dall’Amministrazione, trascorso un periodo di tempo predeterminato dalla Legge, equivale di fatto ad una risposta positiva.
Cosa si intende per Silenzio Assenso “Orizzontale”
Il silenzio assenso orizzontale opera esclusivamente nei procedimenti tra Pubbliche Amministrazioni e risponde ad un’esigenza di semplificazione, il cui obiettivo è quello di ovviare al rischio che l’eccessiva procedimentalizzazione possa paralizzare l’attività amministrativa.
L’art. 17-bis Legge n. 241/90 sancisce che nei casi in cui, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta da parte di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, queste devono esprimersi entro il termine di trenta giorni, trascorso il quale il parere si da per acquisito.
L’articolo 17-bis è applicabile esclusivamente ai cosiddetti procedimenti orizzontali, ovvero a quei procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata, connotata cioè dal potere di più amministrazioni di agire in funzione decisoria.
Il silenzio assenso “orizzontale” opera cioè in tutti i procedimenti che prevedano una fase co-decisoria necessaria di competenza di altra amministrazione, qualunque sia la natura del provvedimento finale che conclude il procedimento.
In tali casi la Pubblica Amministrazione procedente trasmette uno schema di provvedimento e la relativa documentazione all’Amministrazione codecidente, la quale deve pronunciarsi entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali, si intende acquisito l’assenso, il consenso o il nulla osta necessario ai fini dell’adozione congiunta del provvedimento.
Decorsi tali termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta si intende rilasciato
Ne consegue che una volta formatosi il silenzio-assenso, il potere della P.A. codecidente di assentire o di dissentire è ormai consumato.
Il silenzio assenso, previsto dall’art. 17-bis Legge 241 del 1990, è applicabile al parere della Soprintendenza nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica?
Una recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sentenza 2 ottobre 2023 n. 8610, ha ben chiarito che lo schema semplificatorio del silenzio assenso orizzontale si applica anche all’autorizzazione paesaggistica, per cui il parere della Soprintendenza reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è tamquam non esset.
Con la suddetta pronuncia la IV Sezione del CdS ha evidenziato quanto segue:
- l’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza;
- il parere della Soprintendenza reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è tamquam non esset;
- l’art. 17-bis è destinato ad applicarsi solo ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire, al di là del nomen iuris, abbia valenza co-decisoria e non anche nei casi in cui un’amministrazione abbia un ruolo meramente formale (come nel caso dello Sportello unico che si limita a raccogliere e trasmettere l’istanza all’Amministrazione unica decidente);
- il legislatore, attraverso gli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14– bis) e 17-bis) ha cercato di raggiungere un delicato punto di equilibrio tra la tutela degli interessi sensibili e l’esigenza di garantire una risposta (positiva o negativa) entro termini ragionevoli all’operatore economico che, diversamente, rimarrebbe esposto al rischio dell’omissione burocratica. La protezione del valore paesaggistico attribuisce, infatti, all’autorità non solo diritti ma anche “doveri e responsabilità”. In tale composito quadro, la competenza tutoria della Soprintendenza resta garantita sia pure entro termini stringenti entro i quali deve esercitare la propria funzione. Cionondimeno, in caso di mancata attivazione entro i termini, resta ferma la possibilità della Soprintendenza di poter agire in autotutela secondo il principio del contrarius actus;
- L’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico è stata espressamente affermata dal Ministero dei Beni culturali con le circolari 10 novembre 2015, prot. n. 27158 e 20 luglio 2016, prot. 21892;
- il definitivo superamento dell’indirizzo interpretativo contrario all’applicazione del silenzio assenso orizzontale al parere paesaggistico è stato formalmente sancito dalla introduzione dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990. La lettera di tale disposizione, riferendosi espressamente alle fattispecie del silenzio maturato nel corso di una conferenza di servizi ex art. 14-bis e nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 17- bis, è inequivocabile nell’affermare il principio (che non ammette eccezioni) secondo cui le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente, e non soltanto privi di carattere vincolante.
Conclusivamente:
L’istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza il quale, se reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è tamquam non esset.