Il terzo trasportato ha sempre azione diretta verso l’assicurazione del vettore?

Il terzo trasportato è quel soggetto che viaggia come passeggero a bordo di uno dei mezzi coinvolti in un sinistro stradale e che riporta lesioni o danni a cose di sua proprietà. Terzo trasportato può anche essere il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, a condizione che questo sia condotto da un altro soggetto.

L’art. 141 C.d.A. attribuisce al terzo trasportato la facoltà di richiedere direttamente alla Compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava (cd. Vettore) il risarcimento del danno per le lesioni patite, sulla base della semplice allegazione del fatto storico, prescindendo dall’accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito.

Il diritto del terzo trasportato ad avvalersi dell’azione diretta corrisponde a una precisa scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio che ha scelto di privilegiare il diritto del trasportato ad ottenere il risarcimento agendo nei confronti di un soggetto noto, senza necessità di procedere a verifiche sulla compagnia assicurativa del veicolo antagonista, né di attendere l’accertamento delle rispettive responsabilità (Cass. Civ., Ord., n. 16477/2017 conforme Cass. Civ., Sent., n.1161/2020).

Tuttavia, capita di frequente che i liquidatori delle Compagnie di assicurazioni riconoscano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 150 C.d.A. e 4 D.P.R. n. 254/2006, l’applicazione della suddetta procedura di favore solo quando il sinistro è avvenuto tra veicoli regolarmente assicurati con compagnie aderenti alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (c.d. CARD). Ciò sull’assunto che, in caso contrario, la compagnia assicuratrice che liquida il danno perderebbe la possibilità di agire in rivalsa nei confronti della compagnia dell’effettivo responsabile del sinistro, avvalendosi della procedura semplificata prevista nella convenzione.

Sulla questione si è di recente pronunciata la Suprema Corte sancendo il diritto del terzo trasportato ad avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del vettore, anche se nel sinistro sia coinvolto un veicolo assicurato con una Compagnia non aderente alla CARD, e dunque anche nel caso in cui sia coinvolto un veicolo straniero, atteso che l’art. 141 C.d.A. è una norma di derivazione comunitaria a garanzia delle vittime di sinistri stradali che fa traslare “il rischio di causa” dal terzo trasportato sulla Compagnia assicuratrice del trasportante. (Cass. Civ., Ord. n. 1279/2019).