L’obbligo della P.A. di adottare provvedimenti espressi e la configurabilità del c.d. Silenzio Inadempimento
Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di adottare un provvedimento espresso al termine di ogni procedimento che sia avviato d’ufficio o su richiesta di un privato. Tale obbligo sussiste anche se la richiesta è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
Il citato art. 2 stabilisce che, in assenza di una disciplina primaria o regolamentare speciale, il termine entro il quale deve essere adottata una determinazione espressa è di 30 giorni.
Se l’inerzia della P.A. persiste, si configura il c.d. silenzio-inadempimento.
In generale, l’obbligo di provvedere espressamente sussiste per le istanze mirate ad ottenere un provvedimento favorevole per il richiedente (a condizione che questi abbia un legittimo interesse a conseguire un determinato risultato), nonché per le richieste finalizzate ad ottenere atti con effetti sfavorevoli nei confronti di terzi, dai quali il richiedente può trarre un vantaggio. Anche in quest’ultimo caso, il richiedente deve essere titolare di un interesse specifico e rilevante.
Per ovviare ed eliminare gli effetti negativi prodotti dal silenzio-inadempimento della P.A., il privato può adire il Giudice Amministrativo al fine di ottenere una pronuncia con la quale, previo accertamento dell’esistenza dell’obbligo di adottare un provvedimento, venga ordinato all’Amministrazione di provvedere sulla richiesta presentata.
Tale azione, secondo il disposto dell’art. 31 co. 2 c.p.a., può essere esperita finché dura il silenzio e, in ogni caso, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
La P.A. deve pronunciarsi sulle denunce di abusi edilizi presentate dai terzi confinanti?
Nei casi di richieste presentate da un privato volte a reprimere abusi edilizi sulla proprietà del vicino, l’Amministrazione ha l’obbligo di rispondere ed adottare un provvedimento espresso.
Infatti, il proprietario confinante ha un interesse diretto e qualificato, in quanto subisce i danni derivanti dalla mancata azione dell’Amministrazione che, secondo l’art. 27, c. 3 del D.P.R. n. 380/2001, è obbligata a vigilare sul rispetto delle normative, anche sulla base di segnalazioni pervenute dai cittadini.
Lo ha stabilito il T.A.R. Campania – sez. staccata di Salerno che, con la recente pronuncia n. 1497 del 16 luglio 2024, ha accolto il ricorso presentato contro il silenzio-inadempimento del Comune di Cicerale, che aveva omesso di adottare i provvedimenti necessari per reprimere un abuso edilizio.
I fatti di causa
Il ricorso è stato promosso da tre privati per contestare il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Cicerale in merito all’istanza-diffida presentata per ottenere l’adozione di misure sanzionatorie relative alla realizzazione abusiva di un passo carrabile in cemento su un canale di proprietà dei ricorrenti a servizio del fondo confinante.
I ricorrenti sostenevano che il Comune era tenuto a vigilare sull’attività edilizia denunciata e a verificare l’esistenza di un titolo abilitativo all’esecuzione dell’opera. A fronte dell’inerzia del Comune, i ricorrenti hanno quindi adito il Giudice Amministrativo.
Il T.A.R. Campania ha accolto il ricorso, affermando che:
- L’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulle istanze di denuncia di abusi edilizi e tale obbligo deriva dall’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, che attribuisce alla P.A. un dovere di vigilanza in materia urbanistico-edilizia, anche su impulso dei privati cittadini.
- I ricorrenti, in quanto proprietari confinanti, sono portatori di un interesse qualificato ad ottenere una determinazione espressa da parte del Comune. Tale interesse è volto alla tutela delle caratteristiche urbanistiche della zona e alla repressione di eventuali abusi che possano ledere i loro diritti e/o cagionare loro dei danni.
- L’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento espresso entro il termine previsto dall’art. 2, c. 2 della Legge n. 241/1990. Pertanto, è stata confermata l’inerzia amministrativa e la configurabilità di un silenzio-inadempimento.
Il T.A.R. ha inoltre ordinato al Comune di Cicerale di pronunciarsi sull’istanza-diffida entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza e ha nominato il Prefetto di Salerno come Commissario ad acta, autorizzandolo a intervenire in caso di ulteriore inerzia da parte del Comune.
Conclusioni
La sentenza in esame riafferma principi consolidati in materia di vigilanza edilizia e stabilisce espressamente che, in caso di abuso edilizio denunciato dal cittadino proprietario confinante, l’inerzia della P.A. configura un silenzio-inadempimento impugnabile in sede giurisdizionale ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.