Il servizio taxi è un servizio pubblico non di linea che ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un’utenza indifferenziata (art. 2 l. 21/1992).
La Regione Lombardia ha emanato il Regolamento Regionale n. 2 del 8 aprile 2014 (Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi) che disciplina l’esercizio del servizio taxi con autovettura nel territorio del bacino di traffico del sistema aeroportuale.
Il suddetto Regolamento pone precise regole di comportamento per gli esercenti del servizio taxi e, in caso di infrazioni alle norme regolamentari, stabilisce sanzioni disciplinari che vanno dal semplice richiamo, alla sospensione della licenza e alla revoca della licenza stessa, a seconda della gravità della violazione.
Il procedimento disciplinare quali regole deve seguire?
Il procedimento disciplinare è retto da precise regole che vincolano anche l’azione della P.A., il cui mancato rispetto determina l’illegittimità della sanzione irrogata.
E’ quanto stabilito recentemente dal Tar Lombardia, Milano, sez. III, con le Sentenze gemelle n. 615, n. 616 e n. 622 del 2023, con cui, ad esito dei ricorsi patrocinati dallo Studio Legale Bernasconi & Macchi, sono state annullate le sanzioni disciplinari della sospensione della licenza per giorni 30, irrogate dal Comune di Milano a tre tassisti per asserita violazione delle disposizioni di acquisizione del servizio in aeroporto.
Il Caso
Alcuni tassisti in servizio di notte a Milano città hanno ricevuto tramite radiotaxi la richiesta di servizio da parte di una società che si occupa di riprotezione dei passeggeri ai sensi del Reg. CE 261/04. Un aereo era rimasto a terra e i passeggeri dovevano essere trasportati dall’aeroporto di Malpensa a quello di Linate. Si trattava di una situazione di emergenza aggravata dall’orario notturno e dall’assenza di altri mezzi pubblici disponibili.
Giunti a Malpensa, quando stavano per caricare i passeggeri rimasti a terra, non riuscivano a ripartire perché ostacolati da alcuni colleghi, che affermavano di essere stati “scavalcati” mentre si trovavano in fila nel posteggio dell’aeroporto. Interveniva quindi una pattuglia della Polizia di Stato che consentiva ai tassisti di ripartire e portare i passeggeri a Linate.
I tassisti che ritenevano lesi i propri interessi segnalavano quindi al Servizio Auto Pubbliche del Comune di Milano che alcuni colleghi avevano acquisto la corsa in aeroporto tramite radiotaxi e dunque avevano violato la norma regolamentare secondo cui in aeroporto la corsa può essere acquisita solo con “richiesta diretta avanzata all’auto pubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi”.
Ricevuta la contestazione dell’infrazione, i tassisti, assistiti dall’Avv. Rita Bernasconi, presentavano una memoria difensiva e venivano ascoltati dalla Commissione in merito ai fatti accaduti. Escludevano di aver violato il regolamento in quanto avevano acquisito il servizio a Milano città, e non in aeroporto, quando appunto hanno messo la propria auto “a servizio” in maniera esclusiva e a pagamento della società di riprotezione. Rappresentavano inoltre che quella notte non v’erano tassisti in coda nel posteggio, che erano sopraggiunti dopo.
La Commissione tecnica disciplinare, incaricata dell’istruttoria e dell’esame dei procedimenti disciplinari a carico degli operatori del servizio taxi, ha dapprima disposto un supplemento di istruttoria, chiedendo alla Polizia di Stato il rapporto sui fatti accaduti quella notte. Pur non avendolo ottenuto, ha comunque deciso che i tassisti che hanno acquisito il servizio della società di riprotezione hanno “scavalcato” i colleghi in coda nel posteggio, e li ha sanzionati con la sospensione della licenza per giorni 30, con provvedimento notificato il 1 agosto, e obbligo di riconsegnare il civico e la licenza entro il 10 agosto.
Con il patrocinio dello Studio Legale Bernasconi & Macchi il provvedimento sanzionatorio è stato tempestivamente impugnato innanzi al Competente Tar Lombardia con ricorso nel quale sono stati dedotti plurimi vizi sia sostanziali che procedurali.
L’istanza cautelare monocratica è stata immediatamente accolta con Decreto Presidenziale e poi confermata all’udienza cautelare collegiale. Presentato ricorso per motivi aggiunti relativamente all’irregolare composizione della Commissione, i ricorsi sono stati accolti, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
La decisione del Tar Milano – Sentenze n. 615/2023, n. 616/2023 e n. 622/2023
Il Tar Lombardia, Milano, sez. III, ha accolto la censura “afferente al complessivo difetto di istruttoria che ha caratterizzato il modus procedendi della Commissione tecnica incaricata di valutare la condotta tenuta dal ricorrente”. Invero, a fronte di due versioni dei fatti contrapposte su ciò che è avvenuto la notte dei fatti (quelle dei tassisti di Malpensa che hanno denunciato di essere stati “scavalcati per l’assunzione della corsa nonostante fossero in regolare attesa all’aeroporto, e quelle dei tassisti provenienti da Milano città che hanno invece rivendicato lo speciale servizio di riprotezione svolto e a loro espressamente affidato da società terza, in assenza e in sostituzione di quello ordinario dei colleghi, la Commissione procedente ha correttamente individuato, in prima fase, la necessità di un supplemento di istruttoria, per poi “appiattirsi” sulla versione dei denuncianti, una volta appurato che non era stato possibile acquisire le relazioni scritte da parte delle forze dell’ordine intervenute. In definitiva, dunque, l’istruttoria è stata monca, per stessa ammissione della Commissione procedente”.
Non solo: il Tar ha anche accolto la censura afferente la “palese violazione delle disposizioni regolamentari in punto di integrazione della Commissione con un membro del Comune che ha rilasciato la licenza e con un rappresentante della società che gestisce l’aeroporto di Malpensa, la cui presenza sarebbe stata necessaria in ragione del luogo di commissione della contestata infrazione”.
Ed ha conclusivamente stabilito che è evidente “l’illegittimità sia sostanziale che formale della decisione assunta dal Comune resistente, nella misura in cui ha recepito l’esito di un’istruttoria manifestamente insufficiente e compiuta da un organo non legittimamente costituito”.
Il Tar Milano accogliendo i ricorsi ha anche condannato il Comune di Milano a rifondere ai ricorrenti le spese di lite.