Che cos’è il Permesso di Costruire?
Il Permesso di Costruire (definito in gergo tecnico anche PdC) è un titolo autorizzativo rilasciato dall’Amministrazione, che è necessario ottenere ogni qual volta si intenda realizzare interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 10 d.p.r. n. 380/2001 sono subordinati a Permesso di Costruire:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.l. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Sono, altresì, subordinati al Permesso di Costruire anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli artt. 136, comma 1, lett. c) e d) e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.
Occorre il Permesso di Costruire per realizzare una recinzione?
Il Tar Lazio con la Sentenza n. 710 del 26 luglio 2022 ha chiarito se sia necessario o meno il Permesso di Costruire in caso di posa di una recinzione provvista di cancelli.
Il caso sottoposto al Collegio riguardava una recinzione realizzata in pannelli di rete elettrosaldata in ferro, sostenuta con paletti infissi nel terreno e provvista di due cancelli di accesso.
Secondo il TAR Lazio “il Permesso di Costruire non è necessario per modeste recinzioni eseguite senza opere murarie (consistenti in una rete metallica sorretta da paletti di ferro o legno senza un muro di sostegno), in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l’assetto del fondo” (Tar Lazio, Latina, Sez. I, Sentenza n. 710 del 26 luglio 2022).
Il Permesso di Costruire non è neppure necessario per realizzare una recinzione in rete sorretta da aste metalliche che, per le sue caratteristiche strutturali di sostanziale precarietà e per il suo ridotto impatto sul territorio, rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà. (Tar Salerno, Sez. II, Sent., n. 1699 del 2 ottobre 2019).
Per quanto riguarda i muri di cinta, il d.P.R. n. 380/2001 non chiarisce se si tratta di intervento assoggettabile a Permesso di Costruire, in quanto nuova costruzione (ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), ovvero se sia sufficiente la Denuncia di Inizio di Attività di cui all’articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001.
L’orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso che più che alla tipologia di intervento edilizio occorre far riferimento all’impatto che l’opera genera sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare quale nuova costruzione l’intervento edilizio che si presenta idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie.
Dunque, la realizzazione di un muro di recinzione necessita del rilascio del Permesso di Costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla struttura e all’estensione dell’area, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, rientrando così nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) d.p.r. 380/2001 (Tar Campania, Sez. VIII, Sent., n. 1542 del 28 aprile 2020).
Il Permesso di Costruire non è invece necessario “per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l’assetto delle singole proprietà” (Tar. Catanzaro, (Calabria) Sez. II, n. 28 del 13 gennaio 2021).
Il suddetto titolo abilitativo non è neppure necessario per la posa di semplici cancelli, trattandosi di opere prettamente pertinenziali volte ad un miglior godimento della proprietà (Tar Sicilia, Catania, Sez. III, n. 1097 del 19 maggio 2020).