Il muro di contenimento del terrapieno artificiale è una costruzione che deve rispettare le distanze legali

Il muro di contenimento di un terrapieno artificiale è una vera e propria costruzione, che deve rispettare le distanze dalle altre costruzioni e dal confine.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. II Civile, con l’Ordinanza n. 12203 del 14 aprile 2022, secondo cui deve essere considerato costruzione in senso tecnico-giuridico, ai fini della dell’osservanza delle distanze legali, il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento del terrapieno creato dall’opera dell’uomo.

Non è invece costruzione, e non deve rispettare le distanze legali, il muro che, in caso di dislivello naturale, oltre alla funzione di delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di contenere il declivio naturale. Ed è sufficiente che l’andamento altimetrico del piano di campagna, originariamente livellato sul confine tra due fondi, sia stato artificialmente modificato per opera dell’uomo per far ritenere che il muro di cinta abbia la funzione di contenere il terrapieno creato “ex novo” con l’apporto di terra e pietrame e vada, per l’effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni.

In tema di distanze esiste una nozione unica di costruzione?

Precisa la Corte che in tema di distanze legali esiste, ai sensi dell’art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, anche se realizzata mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa.

I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. Né, dunque, ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti c.c., la nozione di costruzione può identificarsi con quella di edificio.

In senso analogo si è espresso il Tar Lombardia, con la Sentenza n° 180 del 22.1.2018.
Il Giudice Amministrativo si è riportato al principio già più volte ribadito dalla Cassazione secondo cui “ai fini dell’applicazione delle norme dettate sulle distanze dall’art. 873 c.c… per costruzione deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (Cass. n. 5753/2014, 23189/12, 15972/11, 22127/09).
Ed è altrettanto costantemente affermato, in tema di distanze legali, che mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c.” devono invece ritenersi soggetti a tale norma “… il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (Cass. n. 1217/2010, n. 145/06, n. 8144/01).

E’ bene aggiungere una precisazione di carattere terminologico sulle espressioni “terrapieno naturale” e “terrapieno artificiale”.
La prima consiste in un ossimoro poiché ogni terrapieno, consistendo in un riporto di terra sostenuto da un muro è per definizione opera dell’uomo, e dunque artificiale, mentre naturale può essere soltanto il dislivello del terreno, originario ovvero prodotto o accentuato da movimenti franosi o da altre cause non immediatamente riferibili all’attività dell’uomo.

Differenza tra muro di cinta e muro di contenimento

Ai sensi dell’art. 873 c.c. i muri di sostegno di terrapieni sono costruzioni.
Il Consiglio di Stato, con Sent. n. 1/2022, ha evidenziato che il muro di cinta diversamente da quello di contenimento si caratterizza per l’isolamento delle facce, per l’altezza non superiore a metri tre e per la sua destinazione di demarcazione della linea di confine e di separazione e chiusura della proprietà; diversamente, quando si è in presenza di un dislivello di origine artificiale, deve essere considerato costruzione in senso tecnico – giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall’opera dell’uomo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2008 n. 2954). Nonché Cons. Stato n. 3161 del 26.4.2022, che ha precisato che “il Comune ha correttamente constatato la presenza di un’opera che ha eliminato il dislivello originario del terreno per consentire, attraverso il riporto di terreno, la realizzazione di un nuovo tracciato: emerge, dunque, la creazione di un terrapieno contenuto dalla relativa struttura muraria, non avente una mera funzione di delimitazione della proprietà, essendo deputata allo svolgimento di una funzione di contenimento”.

In termini si veda anche Consiglio di Stato, Sent. n. 1/2022, secondo cui “Per quanto riguarda il muro di cinta e quelli di contenimento va ribadito il principio di diritto per cui i requisiti essenziali del muro di cinta sono costituiti dall’isolamento delle facce, dall’altezza non superiore a metri tre e dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà; diversamente, quando si è in presenza di un dislivello di origine artificiale, deve essere considerato costruzione in senso tecnico – giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall’opera dell’uomo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2008 n. 2954)”. Nonché Cons. Stato n. 3161 del 26.4.2022, che ha precisato che il Comune ha correttamente constatato la presenza di un’opera che ha eliminato il dislivello originario del terreno per consentire, attraverso il riporto di terreno, la realizzazione di un nuovo tracciato: emerge, dunque, la creazione di un terrapieno contenuto dalla relativa struttura muraria, non avente una mera funzione di delimitazione della proprietà, essendo deputata allo svolgimento di una funzione di contenimento”.