Il creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili può chiedere al giudice competente di pronunciare ingiunzione di pagamento o di consegna, se del diritto fatto valere fornisce prova scritta (art. 633 c.p.c. comma 1 n. 1).
L’art 634 c.p.c. comma 2, prevede che per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché prestazione di servizi erogate da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono prove scritte idonee, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e ss c.c., purché bollate e vidimiate nelle forme di legge e regolarmente tenute (in conformità con gli artt. 23 e 25 del D.p.R. 633/1972 che sanciscono rispettivamente l’obbligo di registrazione delle fatture e l’obbligo di registrazione degli acquisti).
Vista l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, ci si chiede se il documento fiscale elettronico possa considerarsi idonea prova, ai sensi dell’art. 634 c.p.c., per l’ammissibilità della domanda di ingiunzione e la conseguente emissione del decreto ingiuntivo.
Come noto, prima dell’introduzione della fattura elettronica, per soddisfare il requisito della prova scritta era necessario depositare in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, oltre che copia della fattura emessa nei confronti del debitore, anche l’estratto autentico notarile delle scritture contabili, con conseguente dispendio di tempo e denaro.
A seguito dell’introduzione della fattura elettronica, alcuni tribunali hanno ritenuto che quest’ultima sia titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, purché venga allegato al ricorso il file nativo digitale in formato .xml (eXtensible Markup Language), che costituisce il vero e proprio duplicato informatico della fattura elettronica.
Sul punto si precisa che per duplicato informatico s’intende, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. l-quinquies) del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs 82/2005), “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.
Importante in questo senso è anche il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 relativo alle regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. Tale Provvedimento chiarisce che il Sistema di Interscambio (SdI) genera documenti informatici autentici ed immodificabili, assolutamente indistinguibili dai loro originali, che non sono semplici copie informatiche di documenti informatici, bensì veri e propri duplicati informatici.
Infatti, prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il SdI effettua una serie di controlli che riguardano la presenza, all’interno del file, delle informazioni obbligatoriamente previste e, per alcune di essi, la validità e la coerenza. In caso di mancato superamento dei controlli la fattura è direttamente scartata dal SdI. Viceversa, in caso di positivo superamento dei controlli, il SdI restituisce al soggetto trasmittente una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo di controllo, di quello di recapito e di quello di messa a disposizione del file.
Che il formato “.xml” della fattura elettronica fornisca prova di autenticità del documento stesso è chiarito dallo stesso provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il quale al punto 1.3 precisa che “la fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”.
Dunque si può affermare che, a fronte dei suddetti controlli effettuati da parte del SdI nonché dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, la fattura elettronica possa avere la stessa efficacia, sotto il profilo probatorio, dell’estratto autentico notarile al fine di vedere ammessa la domanda di ingiunzione.
L’interpretazione qui fornita è stata condivisa dal Tribunale di Padova e dal Tribunale di Verona, rispettivamente con pronunce dell’8 agosto e del 29 novembre 2019, e più di recente, dal Tribunale di Cuneo, con provvedimento del 5 febbraio 2021, nonché dal Tribunale di Roma con pronuncia del 29 marzo 2021 (Decreto ingiuntivo n. 6207/2021), con le quali sono state accolte le richieste di emissione dei rispettivi decreti ingiuntivi ritenendo pienamente soddisfatto il requisito della prova scritta a fronte della semplice allegazione della fattura elettronica in formato .xml, e dunque senza che sia stata necessaria la produzione anche dell’estratto autentico notarile.
Ai fini pratici, è bene precisare che l’allegazione del file nativo in formato “.xml” può essere garantita solo attraverso il deposito telematico del ricorso e dei relativi allegati, e dunque, per il momento, solo nei procedimenti monitori promossi avanti al Tribunale, dovendo escludersi quelli promossi avanti al Giudice di Pace, per i quali è ancora previsto il deposito cartaceo degli atti e dei relativi documenti.